Dove comincia l'Appennino

I diritti d'autore per la musica tradizionale


Le persone e gli enti (pro loco, altre associazioni, comuni ecc.) che organizzano manifestazioni pubbliche, anche gratuite, con musica dal vivo si devono confrontare con la questione dei diritti d'autore. Infatti in Italia la Legge 633 del 1941 prevede che gli autori di brani musicali siano ricompensati ogni volta che il loro brano viene eseguito.

Attualmente ciò viene fatto quasi sempre attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se in teoria si potrebbe depositare le proprie creazioni anche ad altre organizzazioni costituite allo scopo.

Per le piccolissime realtà dei paesi di montagna, che spesso organizzano iniziative per cercare di tenere viva l'attività in luoghi a rischio di abbandono, e non certo per averne vantaggi economici, questo onere può essere scoraggiante. Raccomandiamo tuttavia il rispetto delle procedure di legge, per garantire un futuro tranquillo alle iniziative faticosamente realizzate.

Ad incoraggiare le situazioni tradizionali esistono le condizioni particolari riservate dalla Legge 30 del 28 febbraio 1997 articolo 6 comma 4 (che ha abrogato gli articoli 175 e 176 della 633/41) alle opere di pubblico dominio, cioè quelle non coperte da diritti d'autore perché pubblicate oltre 70 anni fa o di autore anonimo. Tutta la musica tradizionale delle Quattro Province suonata da pifferi e fisarmoniche rientra in questa categoria (a parte singoli brani o arrangiamenti che fossero stati depositati da suonatori contemporanei, che basta evitare di eseguire).

La Legge 30 consente agli organizzatori, in sostituzione del pagamento dei diritti, di consegnare una semplice autocertificazione prima della manifestazione, come chiarisce la circolare 2/1346/PS che la sede centrale della SIAE sezione Musica ufficio Accordi ha inviato a tutte le sedi periferiche (in risposta a una richiesta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani), sul modello di questa:

All'Ufficio SIAE di [vedi sotto]

Il sottoscritto ... [organizzatore] comunica che le esibizioni musicali previste per ... [data della manifestazione] a ... [luogo] in occasione dell'iniziativa ... [titolo dell'evento] si baseranno su repertori di pubblico dominio, ovvero tradizionali di autore ignoto o comunque non soggetti a tutela SIAE.

In particolare, essi consisteranno esclusivamente di brani popolari (monferrine, alessandrine, piane, valzer, polche e mazurche) di autori anonimi, privi di titolo depositato, eseguiti tradizionalmente nel territorio delle Quattro Province da oltre 70 anni.

Si allega programma/locandina/manifesto dell'evento.

In fede,
 
il presidente della Pro loco di ... [o altro ente]
[nome]
[firma]

[luogo], [data]

Poiché gli uffici SIAE non sempre hanno applicato prontamente queste disposizioni, il 20 febbraio 2015 l'onorevole Mino Taricco (PD) e altri hanno presentato un'interrogazione alla Camera dei deputati, a cui ha risposto il 28 giugno 2016 il sottosegretario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dorina Bianchi (0019559, CI 03.04.00/1036) ribadendo che quando "l'utente intende eseguire solo opere in pubblico dominio o non in tutela presso la SIAE ... è possibile produrre agli uffici incaricati un'autocertificazione in tal senso", senza necessità di compilare il borderò.

Nel caso che l'ufficio SIAE non sia informato sulle condizioni particolari relative alla musica tradizionale, consigliamo di fare riferimento alle disposizioni di legge e ai documenti qui sopra citati.

Sia che dichiarino un repertorio di pubblico dominio, sia che seguano la procedura per le opere d'autore, gli organizzatori devono in ogni caso contattare prima della manifestazione l'ufficio SIAE competente per la propria zona, ossia per le Quattro Province uno dei seguenti:

Per le manifestazioni comprendenti brani d'autore, l'ufficio rilascia l'apposito Modello 107/OR bianco e rosso (borderò), sul quale gli organizzatori sono tenuti a riportare l'elenco dei brani eseguiti, per poi consegnarlo e versare un contributo che varia da qualche decina a qualche centinaia di euro a seconda del tipo di manifestazione, dell'eventuale incasso, delle consumazioni associate e della sede.

La SIAE può inviare ispettori durante le manifestazioni, incaricati di verificare che quanto avviene corrisponda a quanto dichiarato.

 

La redazione è a disposizione dei lettori per correggere e integrare queste informazioni a beneficio di tutti: scrivete a redazione@appennino4p.it

 


I diritti d'autore per la musica tradizionale = (Dove comincia l'Appennino) / redazione ; © autori — <https://www.appennino4p.it/siae.htm> : 2012.04 - 2016.10 -